OPZIONE DONNA, IN QUALI CASI SI ATTIVA LA VECCHIA VERSIONE
E’ stata introdotta con la legge di Bilancio 2023 una nuova forma di OPZIONE DONNA che, assieme ai requisiti anagrafici, è stato necessario rivestire alcuni status soggettivi….care giving (chi presta servizio a livello famigliare o professionale a un malato, specialmente terminale), invalidità, essere dipendenti o licenziate da aziende in crisi.
Nel caso in cui la lavoratrice avesse maturato entro il 31/12/21 i requisiti (58 anni per le dipendenti, 59 per le autonome (con almeno 35 anni di contributi effettivi) sarà possibile attivare la vecchia forma di opzione donna anche in assenza di figli e degli status di bisogno della legge 197/2022 (tale legge ha previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti).
Si ricordi inoltre che anche la precedente versione (che era in vigore precedentemente) prevedeva una finestra di 12 mesi di attesa per le lavoratrici subordinate e 18 per le autonome.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
QUAL’È LA SANZIONE PER LA TARDIVA REGISTRAZIONE DELLA LOCAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE?
In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione, si può procedere alla regolarizzazione anche con riferimento alla sola prima annualità.
Poiché secondo l’art. 69 del DPR 131/1986 la tardiva registrazione, se effettuata entro 30 giorni, è soggetta alla sanzione dal 60 al 120%, la base di commisurazione della sanzione ridotta è il 60%.
La sanzione ridotta è pari al 6% cioè a un decimo del minimo.
Invece la sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo trova applicazione solo nelle ipotesi di ommesso versamento dell’imposta dichiarata, che è diversa dalla tardiva registrazione.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
COME FUNZIONA L’ANTICIPAZIONE NASPI NEGATA IN ASSENZA DI REDDITO
Dopo un licenziamento un lavoratore presenta la domanda per beneficiare della NASPI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) che è stata accolta.
In seguito decide di avviare le pratiche per aprire una attività, una ditta individuale con iscrizione al Registro Imprese come ditta “attiva”. Entro il 30 giorni dall’avvio dell’attività ha chiesto l’anticipazione Naspi, ma la richiesta è stata respinta per mancata comunicazione del reddito presunto dopo l’apertura della Partita Iva.
È giusta la non concessione all’anticipazione NASPI?
Bisogna fare riferimento alla circolare INPS 174/2017, nella quale si precisa che il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione della Naspi in un’unica soluzione deve presentare all’Inps, domanda di anticipazione in via telematica entro 30 gg dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla presentazione della domanda Naspi, se la suddetta attività era preesistente.
Per inizio attività l’INPS intende la data di invio all’ufficio del Registro delle Imprese, della comunicazione unica per la nascita dell’impresa. Pertanto la domanda intesa ad ottenere l’incentivo all’autoimprenditorialità, deve essere presentata a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di invio della comunicazione unica. Pur in presenza di un impegno dichiarato in domanda, da parte del disoccupato, a segnalare iscrizioni ad albi professionali e/o aperture di partite Iva successive alla presentazione della domanda, di prestazione di disoccupazione, sarà cura della struttura territoriale, dove viene effettuata l’apertura della partita Iva o l’iscrizione ad un albo professionale, verificare se l’attività sia effettivamente svolta. Se è così e l’interessato non ha provveduto a comunicare l’avvio con indicato il reddito presunto ci sarà la decadenza della presentazione.
Pertanto, anche se il reddito presunto fosse zero, non avendolo dichiarato, è corretto il respingimento da parte dell’INPS.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
COME VA INQUADRATA LA RIVENDITA DI UNA BARCA DA PARTE DI UN REGIME FORFETTARIO
Attualmente la legge prevede queste norme.
Facciamo l’esempio di una persona che noleggia imbarcazioni, in regime forfettario e che nel 2019 acquista una barca a vela non pagando l’IVA, ex art. B-bis del Dpr 633/1972.
Volendo vendere tale imbarcazione ad una persona fisica, non soggetta ad IVA si chiede come dovrebbe essere la fattura.
In questo caso la cessione dell’imbarcazione è esclusa da IVA, in quanto è un’operazione posta in essere da un forfettario.
L’art. 1 comma 58, lettera a, della legge 190/2014, di Stabilità per il 2015, dispone che i contribuenti forfettari non esercitano la rivalsa dell’imposta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti.
Non rileva, ai fini del regime della cessione, la circostanza che l’IVA non sia stata addebitata al momento dell’acquisto.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
L’ABBAIARE CONTINUO DEL CANE PUÒ DIVENTARE ANCHE UN REATO DI NATURA PENALE?
Si. Potrebbe ma non è facile integrare i presupposti di questo reato.
Il continuo abbaiare di un cane integra gli estremi di una fastidiosa immissione di rumore a cui la legge con l’art 844 cc, consente di porre rimedio nel momento in cui questo rumore supera i limiti di tolleranza.
Il ripetersi costante di un rumore può provocare un serio disagio alla psiche di ogni persona e provocare dei danni che sono risarcibili nella misura proporzionale alle prove fornite dal presunto danneggiato.
Sarà di competenza del giudice decidere, di assumere i provvedimenti più opportuni, potrebbe anche ordinare l’allontanamento dell’animale e il suo affidamento a specifici centri, oltre che condannare al risarcimento del danno colui che dovrebbe avere l’obbligo di cure e di sorveglianza dell’animale.
Sotto il profilo penale, l’art 659 del cp prevedo tra l’altro, che chi non impedisce rumori di animali e disturba le occupazioni e il riposo delle persone soggiungendo in tal caso alla pena, alternativamente, dall’arresto fono a tre mesi o all’ammenda fino a 309 euro.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
IL GIUDICE PUÒ LIMITARE IL NUMERO DEGLI ANIMALI IN CASA?
La questione è alquanto complessa.
Se si abita in condominio è si è proprietari di più cani, nel caso ci siano continue lamentele di disturbo da parte dei condomini non risolte amichevolmente, questi possono ricorrere per via giudiziaria al giudice.
Il quale dopo avere effettuato gli opportuni controlli, può disporre il ripristino della quiete condominiale anche attraverso l’allontanamento degli animali molesti dall’edificio.
Il questo caso il Giudice condanna il padrone dei cani ad allontanare in via definitiva dall’immobile alcuni animali, da scegliersi a cura del loro proprietario, o in mancanza, secondo le modalità stabilite dal giudice stesso.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
QUALI SONO I NUOVI LIMITI PER APPLICARE LA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA?
Dal 1° gennaio 2023 il nuovo limite da tenere presente per applicare la contabilità semplificata, per soggetti esercenti attività diverse dalle prestazioni di servizio è pari a 800mila euro e € 500.000 mila per le prestazioni di servizio
I dichiaranti devono tenere inoltre presente che dal 1 gennaio 2023 potranno avvalersi della contabilità semplificata coloro che nell’anno precedente ossia nel 2022 non hanno superato le nuove soglie.
Inoltre quanti intraprendono l’attività nel 2023 potranno avvalersi del regime di contabilità semplificata fin dal primo anno, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato a un anno, non superiore ai nuovi limiti indicati.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
I DEBITI DEL DEFUNTO POSSONO RIDURRE IL VALORE DELL’ASSE EREDITARIO?
Per rispondere a questo quesito è bene considerare quello che stabilisce la legge in materia.
La normativa vigente dispone che il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data di apertura della successione, dei beni e diritti che compongono l’attivo ereditario… e l’ammontare complessivo delle passività deducibili. I debiti, anche relativi agli immobili, non rientrano nel passivo ereditario solo se (contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo ereditario)
La regola è quella della generale deducibilità dei debiti del defunto.
Quindi, bollette delle utenze, spese per condominio ed imposte proprie del defunto, sono parte integrante delle deduzioni ammesse, previa dimostrazione documentale.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
È DA DEMOLIRE LA CANCELLATA CHE NON RISPETTA LE DISTANZE MINIME?
Il caso è molto complesso e può avere varie sfumature che sarebbe meglio accertasse un tecnico (geometra-architetto)
In linea di massima, nel caso venga costruita una cancellata in violazione della normativa attuale in materia di distanza delle costruzioni dal ciglio stradale, sarebbero da demolire in quanto sarebbe applicabile l’articolo 31 del Dpr 380/2001, che sanziona con la demolizione le opere che siano state eseguite in assenza di permesso.
Tuttavia è sempre bene interessare un tecnico specializzato in materia per valutare eventuali sanatorie o ricorsi vari.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
DOPO LA MORTE DEL CESSIONARIO IL CREDITO DERIVANTE DAL BONUS NON PASSA AUTOMATICAMENTE AGLI EREDI?
La questione si può inquadrare così.
Nel caso che un coniuge fiscalmente incapiente ceda il proprio bonus relativo al 110 % (sorto su un immobile di sua proprietà) all’altro coniuge, che in seguito muore, le rate residue del credito, alla luce dell’esame della disciplina tributaria e civilistica, appare dubitabile il fatto che il credito acquisito dal cessionario poi defunto possa essere trasmesso agli eredi.
Infatti, il defunto non è titolare di una detrazione le cui quote residue si trasferiscano automaticamente agli eredi che siano nella detenzione materiale e diretta dell’abitazione oggetto dei lavori, ma è titolare di un credito di imposta acquisito a seguito della cessione a suo favore, da parte dell’altro coniuge che aveva sostenuto le spese agevolate, della relativa detrazione originariamente spettante.
Il credito di imposta, non è un credito fiscale da rimborso, per questo motivo non pare essere qualificabile come un credito trasferibile per successione agli eredi.
Infatti secondo l’art. 121, comma 3, del DL 34/2020, La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere riportata a nuovo negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
COME FUNZIONA LO SCONTO DEL 50% PER CHI COMPRA IL TERMOSTATO SMART?
Anche se molto dibattuta la questione è abbastanza semplice.
Trattandosi di un componente dell’impianto termico, si rende applicabile la detrazione del 50% per ristrutturazione edilizie, sempre che si tratti di un intervento eseguito su unità immobiliare residenziale posseduta o detenuta da persona fisica.
Ai fini urbanistici, nel caso in cui la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi, il contribuente deve comunque predisporre e conservare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nel quale siano indicate la data di inizio lavori e attestata la circostanza che gli interventi rientrano fra quelli agevolabili.
E’ obbligatoria, essendoci un risparmio energetico, la comunicazione all’Enea (Energia Nucleare Energie Alternative) della scheda descrittiva dell’intervento entro 90 giorni dalla data di fine lavori o di collaudo delle opere, relativa all’anno in cui essi sono terminati. La comunicazione avviene attraverso l’apposito sito web https://detrazionifiscali.enea.it
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
COME VA CALCOLATO IL CONTRIBUTO ALLA CASSA FORENSE NELLA FATTURA AL CLIENTE ESTERO
In caso di emissione di una fattura da parte di un Avvocato libero professionista Italiano iscritto alla Cassa forense ad un cliente estero si chiede se è obbligatorio esporre in fattura il contributo integrativo della cassa stessa.
- Secondo l’art. 18 del Regolamento unico della previdenza forense, tutti gli avvocati iscritti agli albi, nonché tutti i praticanti avvocati iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione, percentuale su tutti i corrispettivi rientrati nel volume annuale d’affari ai fini dell’IVA.
La maggiorazione è ripetibile nei confronti del cliente.
Pertanto, in caso di fattura emessa verso un cliente straniero, il professionista dovrà addebitare il contributo integrativo.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
L’AUTOMAZIONE DELLA PORTA DEL GARAGE PUO ESSERE CONSIDERATA DETRAIBILE?
Si
La sostituzione di una porta basculante o la motorizzazione della porta del garage, rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria le cui spese consentono l’accesso alla detrazione del 50 %, purché si tratti di un garage pertinente ad una abitazione.
Per fruire della detrazione, è necessario il pagamento delle fatture con bonifico bancario o postale , senza la necessità della comunicazione all’ENEA (in quanto viene installato solo ed esclusivamente il motore).
Al fine IVA, come intervento di manutenzione di box pertinente ad abitazione si applica l’aliquota del 10%.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
ACCORDI CONCILIATIVI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE: VIA LIBERA PER LE LITI IN 1° E 2° GRADO
Per i ricorsi pendenti in Cassazione al primo gennaio 2023 non ci si può avvalere dell’accordo conciliativo con l’ufficio.
Infatti la conciliazione agevolata delle liti tributarie pendenti al primo gennaio 2023 può riguardare solamente le liti davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado se hanno ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Le liti pendenti in Cassazione al primo gennaio 2023 possono essere invece definite con la chiusura delle liti pendenti.
Per informazioni o quesiti potete rivolgervi all'Associazione Consumatori Azienda & Famiglia Tutelata.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
COME FUNZIONA IL CONGEDO BIENNALE AL FIGLIO CHE ASSISTE LA MADRE INVALIDA
Nei casi in cui in una famiglia ci sia una persona con una disabilità grave ossia una invalidità del 100% vi è la possibilità di usufruire del congedo biennale da parte di un famigliare per seguire tale persona infatti:
- Secondo quanto disposto dall’art. 42 comma 5 del dlgs 151/2021 dopo la sentenza della corte costituzionale 19/2009 è fruibile dal coniuge o da un figlio che sia convivente con la persona portatore di handicap con grave disabilità. In caso di cause invalidanti o di mancanza del coniuge convivente o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. Pertanto, perché possa scattare la possibilità di assistenza da parte di un figlio convivente, è necessario che il coniuge del portatore di handicap sia assente oppure soffra di patologie invalidanti, solo ove ci sia la certezza che il coniuge in questione si affetto da una di queste patologie, ci sarà la possibilità per il figlio convivente chiedere il congedo biennale.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
I DOVERI DELL’AMMINISTRATORE IN CASO DI APPARTAMENTI AFFITTATI
L’Amministratore condominiale ha obblighi e oneri nei confronti del proprietario degli appartamenti locati.
- In quanto agli obblighi gestionali valgono l’art. 1137 del Codice Civile, che consente al controllo da parte del condomino dell’operato dell’amministratore attraverso il procedimento di impugnazione della delibera assembleare, e/o l’articolo 1129 dello stesso codice, i cui commi 11° e 12° consentono la revoca dell’amministratore di condominio di cui alla legge 4/2013 (ove l’amministrazione sia iscritto a una di esse).
- L’Amministratore di condominio è tenuto ad inviare l’avviso di convocazione per l’assemblea a norma dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, direttamente al condomino /proprietario e (non all’inquilino), pena l’annullamento dell’assemblea che può essere oggetto di impugnazione. In questo senso il lettore può impugnare l’assemblea cui non sia stato convocato, entro 30 giorni dalla data in cui abbia ricevuto il relativo verbale. L’invio del verbale può essere richiesto con raccomandata o pec all’amministratore.
- Bisogna chiarire che l’amministratore di condominio non è tenuto, salvo specifico incarico a comunicare al proprietario alcunchè in ordine alla morosità dell’inquilino. Infatti in tema di rapporto condominio/inquilini vale l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la legge 392/1978 che disciplina i rapporti tra locatore e conduttore, non ha innovato in ordine alla normativa generale sul condominio degli edifici, quindi l’amministratore ha diritto di riscuotere i contributi e le spese per le cose comuni e dei servizi, nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino.
Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it
LAUREA, QUANDO CONVIENE CHIEDERE IL RISCATTO AGEVOLATO
È una domanda che si fanno tutti i laureati e alla quale proviamo a dare una risposta.
Si ritiene in linea generale che convenga sempre chiedere il riscatto agevolato della laurea all’Inps.
Tale periodo di riscatto, con la legislazione vigente, non è utile per anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia), ma permette di aumentare l’anzianità contributiva, anticipando, quindi, la maturazione dei requisiti contributivi richiesti per la pensione anticipata.
Non sembra esserci incompatibilità tra riscatto agevolato della laurea e iscrizione del cumulo Relativa Laurea/Inps.
Poiché con il cumulo i periodi contributivi versati vengono valutati da ciascun ente previdenziale con il proprio sistema di calcolo, conviene chiedere il riscatto all’INPS.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
SUPERBONUS SU VILLETTE E CASE A SCHIERA
In virtù degli ultimi emendamenti in tema di superbunus, facciamo chiarezza.
Il superbonus 110% per le villette e case a schiera delle persone fisiche è stato prorogato, dal 30 giugno 2022 al 31 marzo 2023, a patto che entro il 30 settembre 2022 siano stati effettuati almeno il 30% dei lavori complessivi, compresi o meno degli interventi agevolati con il bonus minori o non agevolati.
Non era necessario (anzi sconsigliato) inviare la pratica all’Enea per certificare i lavori effettuati entro il 30 settembre 2022.
In quanto chi l’ha fatto, ai fini della cessione del credito o dello sconto in fattura, ha poi dovuto faticare per raggiungere un Sal (stato avanzamento lavori) di almeno il 30% nell’ultimo trimestre 2022.
Facendo quadrare le ore caricate nel portale Cnce_Ed il connect, ai fini del Durc (Documento Unico di Regolarità Contributiva) di congruità. Inoltre, se l’ha raggiunto, deve inviare entro il 31 marzo 2023, alle Entrate due distinte comunicazioni, una per il primo Sal al 30 settembre 2022 e un’altra per l’altro Sal al 31 dicembre 2022.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
I NONNI MATERNI E PATERNI HANNO DIRITTO AL LAVORO AGILE PER ACCUDIRE I NIPOTI?
Facciamo chiarezza su questo quesito.
I nonni di minori di 14 anni non possono fruire dei diritti dello smart working, in quanto questo spetta solo ai genitori di figli under 14.
Inoltre la proroga prevista dal decreto Milleproroghe (Dl 198/2022, convertito in legge 14/2023) del diritto di lavoro agile in favore dei soli dipendenti privati, genitori di almeno un figlio minore di 14 anni, originariamente introdotto dal Di 34/2020, subordina l’esercizio del diritto alla condizione che l’altro genitore sia un lavoratore o che non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa.
Dunque, attualmente nessuna agevolazione è prevista per i nonni.
Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it
ANCHE LE SPESE DI GIUDIZIO POSSONO ESSERE OGGETTO DI SANATORIA?
A tale proposito si specifica che tale quesito è trattato nella normativa che riguarda la rottamazione dei ruoli (legge di Bilancio per il 2023 art 1 comma 231-252 della legge197/2022).
Tale normativa, individua alcune precise casistiche:
- Risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e quindi dazi e diritti doganali;
- IVA riscossa all’importazione;
- Somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- Crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- Multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- Sanzioni amministrative comprese quelle per la violazione del codice della strada.
Pertanto, se il carico in questione risulta affidato agli agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, esso, non rientrando tra le specifiche esclusioni, può essere tranquillamnete oggetto di sanatoria.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
NORME E LIMITI DETRAIBILITÀ DI FINESTRE, SCHERMATURE SOLARI E IMPIANTI
Facciamo chiarezza sui limiti di detraibilità in generale.
Se allo stesso tempo assieme agli interventi congiunti tra antisismico e risparmio energetico, detraibili all’80% o all’ 85%, vengono effettuati anche lavori di sostituzione di finestre comprensive di infissi di installazione di schermature solari che insistono sulla stessa superficie di involucro oggetto dell’intervento di isolamento termico e/o interventi sugli impianti comuni, spettano le stesse detrazioni con le “stesse percentuali” sempre che questi interventi siano inseriti nella stessa relazione tecnica di cui al Decreto relazioni tecniche.
Tale possibilità è stata spiegata in modo più chiaro in una nota dell’allegato B (Tabella di sintesi degli interventi) del decreto requisiti del Mise (Ministero dello sviluppo Economico) del 6 Agosto 2020, in cui è stato detto che gli interventi agevolati con l’eco-sisma bonus possono comprendere (con gli stessi limiti di spesa e con la stessa percentuale di detrazione), la detrazione degli infissi e l’installazione delle schermature solari insistenti sulle stesse pareti oggetto degli interventi e gli impianti comuni centralizzati.
Per questi interventi trainanti, quindi, non spetta un autonomo limite di spesa.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
LA DIVISIONE DI UN’EREDITÀ FRA UNO ZIO E I SUOI NIPOTI
Il quesito riguarda una persona deceduta alcuni anni fa senza lasciare testamento e che risultata intestataria di buoni fruttiferi postali, lasciando due fratelli.
Nel momento della morte, gli unici eredi erano i suoi fratelli che non incassarono nulla ne presentarono la dichiarazione di successione.
Successivamente uno dei fratelli è deceduto lasciando tre figli.
Pertanto gli eredi rimasti sono il fratello e i tre nipoti.
Nel caso cambiassero idea e volessero dividere le quote come si deve procedere?
Il patrimonio ereditario dei soggetti deve essere suddiviso tra i due fratelli, in parte perfettamente uguale tra loro.
Pertanto i buoni fruttiferi postali dovranno essere ripartiti per metà a favore del fratello superstite e per l’altra metà a favore dei nipoti, figli dell’altro fratello defunto.
Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it
LE MOSSE DA FARE PER RIMEDIARE ALLA DICHIARAZIONE TARDIVA DEGLI AIUTI DI STATO
Se per causa di impedimenti dalla propria volontà venisse a mancare la presentazione nei tempi stabiliti da parte delle imprese del file contenente le dichiarazioni per il monitoraggio degli aiuti di stato e fosse scartato, in tal caso, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, come all’interno delle istruzioni alla compilazione dell’autodichiarazione, l’onere dichiarativo spetta ai soggetti che hanno ricevuto gli aiuti del cosiddetto “regime ombrello”, ma non è stabilita alcuna sanzione in caso di ommessa presentazione della dichiarazione.
È previsto solo che l’omissione e/o indicazione non veritiera di dati posso fare incorrere in sanzioni amministrative o in alcuni casi penali.
Pertanto il beneficiario delle misure ex articolo 1, comma 13 del DL 41/2021 non dovrebbe incorrere in alcuna sanzione se non presentasse il modello, indicando successivamente gli aiuti ricevuti all’interno della dichiarazione dei redditi.
Articolo offerto da:
STUDIO 2 DI MANTOVANI DAVIDE
VIA ISAAC NEWTON 7 - 36034 MALO (VI)
Tel. 0445.602155
www.studio2group.it
DA GENNAIO È OPERATIVA LA STRETTA DELLE SOA
Dopo mesi di attesa, la risoluzione della SOA (Società Organismo di Attestazione) nei lavori collegati ai bonus edilizi è diventata operativa.
La stretta messa in piedi lo scorso 21 maggio, con l’articolo 10-bis del decreto legge n 21/2022 non aveva avuto effetti diretti prima dell’inizio del 2023. Ora però le cose iniziano a muoversi.
Infatti dal primo di gennaio, i nuovi obblighi sono partiti: L’attestazione Soa, tipica dei contratti pubblici, diventa obbligatoria anche nei lavori privati di importo superiore ai 516mila euro che ottengono incentivi fiscali.
La novità punta ad aumentare il livello di qualificazione delle imprese che effettuano grandi lavori per i quali si ottengono i bonus.
Per il rilascio della qualificazione Soa si verifica una lunga serie di requisiti, come l’essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose.
Si fanno soprattutto verifiche su capacità economiche, attrezzature e personale dipendente. In pratica, è impossibile che un’impresa appena costituita, e magari improvvisata ottenga una qualificazione di questo tipo.
A poche settimane dalla partenza dell’adempimento però, il mercato viaggia nell’incertezza, perché la norma che regola questo obbligo presenta ambiguità, che sono state chiarite solo in parte.
Infatti, dall’Ance dall’associazione dei costruttori e anche dal Consiglio nazionale dei commercialisti è arrivata la richiesta di delucidazione ufficiale soprattutto su due aspetti: il periodo transitorio e la modalità di applicazione delle regole sui contratti pubblici.
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
COME OTTENERE IL BONUS
Ci sono una serie di adempimenti che devono essere osservati dal beneficiario per poter accedere all’agevolazione.
Innanzitutto, salvo nei casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedano quest’obbligo, deve essere inviata all’ASL competente per territorio una comunicazione (con raccomandata AR o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
- Generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
- Dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con l’assunzione di responsabilità, da parte della stessa, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
- Natura dell’intervento da realizzare.
- Data di inizio dell’intervento di recupero.
È inoltre necessario indicare nella Dichiarazione dei Redditi i dati catastali identificativi dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal proprietario gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre per gli interventi che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, deve essere trasmessa entro 90 gg dalla fine dei lavori la cosiddetta “Comunicazione Semplificata” all’ENEA.
Il mancato invio, comunque non determina la decadenza del bonus.
- Per fluire della detrazione, è necessario che le spese siano pagate esclusivamente con Bonifico Parlante dal quale risulti che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.
- Indicare il Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
- Indicare inoltre il numero di partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Sono escluse dall’obbligo di pagamento con bonifico parlante le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per la concessione, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori nonché per l’ex Tosapossia il Canone unico patrimoniale.
Per quanto riguarda il trasferimento della detrazione, in caso di vendita dell’unità immobiliare oggetto di interventi la detrazione non usata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente persona fisica dell’immobile.
Per poter determinare chi possa fluire della quota di detrazione relativa a un anno, occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.
In caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio si trasmette per intero solo all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it
COMPRAVENDITA AGEVOLATA E INCENTIVI PER CHI ACQUISTA CASE RICOSTRUITE
Interessanti agevolazioni per le compravendite di immobili effettuate fino al 31 dicembre 2024 da persone fisiche (sia come prima che seconda casa) è prevista la detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di vendita (fino ad un massimo di 96mila euro).
La detrazione si recupera in cinque anni in sede di dichiarazione dei redditi in alternativa è possibile optare per la cessione del credito di imposta, anche a seguito di sconto in fattura, ma solo se al 17 febbraio 2022 sia regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato.
Per questa agevolazione non è necessario il Sal (stato avanzamento lavori) ne è richiesta l’osservanza per la congruità delle spese.
Per i rogiti stipulati entro il 30 giugno 2022 si applicava con l’aliquota del 110%.
OPZIONI DELLO SCONTO IN FATTURA
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi e alla cessione del credito corrispondente a terzi, è possibile, ma solo se al 17 febbraio 2022 sia regolarmente registrato il contratto preliminare ossia stipulato il rogito di compravendita dell’immobile acquistato, optare per lo sconto in fattura dello stesso importo (al massimo di 81.600 euro).
Articolo offerto da:
SERVICES & TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
CASA IN COMODATO D’USO AL FIGLIO, NON SERVE UN ATTO NOTARILE
Le vigenti normative stabiliscono che volendo dare in comodato d’uso gratuito ad un figlio un appartamento per un tempo e/o per un uso determinato, con l’obbligo di restituzione della stessa cosa ricevuta dopo un determinato periodo, si applica quanto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile.
In assenza di una forma prescritta dalla legge, il contratto può essere concluso liberamente, non necessitando dell’intervento del notaio.
L’ adempimento della registrazione serve per fruire dell’agevolazione IMU
Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it
CAMBIO OPERATORE ENERGIA, COME ORIENTARSI TRA DECINE DI OFFERTE
Se gli aumenti praticati dal proprio fornitore di energia elettrica risultassero in regola con le previsioni contrattuali e di legge, al cliente insoddisfatto non resta che optare per un altro venditore/fornitore che offre la tariffa più adeguata alle proprie esigenze.
Bisogna però rispettare il termine per poter recedere dal proprio contratto, solo così si eviteranno fastidiose penali.
Per facilitare la ricerca del fornitore più conveniente è possibile utilizzare la piattaforma web gestita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) e raggiungibile dall’indirizzo internet www.ilportaleofferte.it.
Attraverso tale portale, tutti i clienti domestici e le piccole imprese, oltre a ricevere ogni tipo di informazione potranno confrontare e scegliere in modo immediato e in sicurezza le offerte di elettricità e gas naturale piu conveniente nel mercato.
Prima di effettuare la ricerca è bene avere i dati precisi dei propri consumi, che sono sempre reperibili sul sito Arera accedendo e registrandosi al portale www.consumienergia.it/portaleConsumi/
Articolo offerto da:
SERVICES TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
DETRAIBILITÀ RIFACIMENTO BAGNI E PORTE
Se gli interventi di ristrutturazione del bagno, ampliamento e sostituzione delle porte sono qualificati dal DM 236/1989 come lavori di abbattimento delle barriere, è possibile fluire del bonus detrazione al 75%.
Nella detrazione rientrano anche le spese per le opere di completamento degli interventi, come la sistemazione della pavimentazione, la sostituzione dei sanitati e l’adeguamento dell’impianto elettrico.
Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it
ARREDI, LIMITE A 8MILA EURO (E SCOMPUTO DAL 2022)
La spesa massima che può essere applicato il bonus mobili nel 2023 è di € 8mila. La legge di bilancio ha in parte neutralizzato la riduzione a € 5mila prevista dalla manovra dello scorso anno.
Pertanto la situazione dei limiti di spesa oggi è la seguente:
-€ 10mila per le spese sostenute nel 2022
-€ 8mila nel 2023
-€ 5mila nel 2024
È bene tenere presente tali cifre, in quanto la legge istitutiva del bonus mobili (art.16 comma 2 del DL 63/2013) impone di scomputare le spese sostenute nell’anno precedente e riferibili alla stessa operazione.
Ad esempio, se un contribuente spende € 6mila nel 2022 per l’acquisto agevolato degli arredi, quest’anno gli restano € 2mila di spese agevolabili.
Stessa cosa per il 2024: se quest’anno vengono spesi € 4mila, l’anno prossimo ne rimangono solo mille.
Bisogna fare attenzione però quando si fanno questi ragionamenti sui limiti di spesa, si deve tenere in considerazione il vincolo generale previsto dalla normativa sul bonus mobili.
L’agevolazione sugli arredi spetta solo ai contribuenti che beneficiano della detrazione sul reddito edilizio del 50% (art 16-bis del Tuir) per interventi che siano almeno di manutenzione straordinaria nei singoli immobili e siano iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avvengono gli acquisti agevolati.
Pertanto per sfruttare il bonus mobili nel 2023 è necessario che l’intervento edilizio sia iniziato dal 1° gennaio 2022, se è cominciato prima, quest’anno non si ha diritto all’agevolazione.
Per dimostrare la data di avvio dell’intervento edilizio ci sono diverse possibilità:
Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come non sia obbligatorio che i documenti relativi alle spese condominiali delle parti comuni siano per forza intestate al condomino incaricato e/o all’amministratore.
È consentito che le fatture relative alle parti comuni possano essere intestate anche ad un singolo soggetto.
Ogni condomino, quindi, può rivolgersi direttamente al fornitore e gestire la propria quota di spesa ma anche per i lavori relativi alle parti comuni che caratterizzano l’intervento come condominiale.
In ogni caso, i condomini sono tenuti sempre a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio ed erano necessari.
Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it
LA VENDITA OCCASIONALE DELL’ARTIGIANO PER HOBBY SI PUO’ CONSIDERARE REDDITO DIVERSO?
Quando un artigiano anche se per hobby realizza prodotti artigianali con una certa regolarità, magari riciclando materiali di scarso valore se partecipa a mostre e vende solo qualche pezzo non è in presenza di reddito di impresa ma di una categoria diversa: Quella dei redditi diversi.
Visto che i beni vengono prodotti per la vendita, non si può escludere la natura della vendita reddituale dell’operazione.
L’utile al netto dei costi specifici inerenti vannoindicati in un apposito quadro delle dichiarazioni dei redditi, tra i redditi occasionali.
Articolo offerto da:
SERVICES TRADE SRL
V.LE VITTORIO VENETO 96 - 36035 MARANO VICENTINO (VI)
Tel.348.660.0405
www.servicestradesrl.it
QUANDO SERVE L’ABILITAZIONE COME AGENTE IMMOBILIARE
La recente Giurisprudenza, ritiene che per operare su un contratto di mandato con rappresentanza anche sui portali online per conto di proprietari e incassando una percentuale dal mandante sui canoni di locazione e/o vendita, si deve essere in possesso dell’abilitazione come Agente Immobiliare.
Infatti, l’attività degli Agenti d’affari in mediazione con mandato a titolo oneroso, che consiste, in forza di un mandato, nel gestire immobili in nome e per conto di un altro soggetto, detto mandante.
Si tratta di una categoria introdotta dall’art 2 comma 2, della legge 39/198, che ha istituito quattro sezioni per il Ruolo agenti d’affari in mediazione (MEDIATORI) la sezione C è quella degli agenti con mandato a titolo oneroso.
Gli agenti con mandato a titolo oneroso sono da identificare con i cosiddetti mediatori atipici o unilaterali, che operano per conto e su incarico di una sola parte e che anche la Giurisprudenza sulla suprema corte ha riconosciuto.
Anche costoro sono quindi soggetti al rispetto di tutta la normativa in tema di mediatori immobiliari, tra cui in particolare, l’art 2, lettere e) f) della legge citata.
Articolo offerto da:
RLM ITALY SRL
VIA DON G. MARINI 4 - 36010 CARRÈ (VI)
Tel.0445.374352
www.rlmitalysrl.it
REGOLE CONDOMINIALI, SI PAGA PER AVERE COPIE CARTACEE DEI DOCUMENTI?
Se un amministratore condominiale invia online l’avviso di convocazione di una assemblea ordinaria annuale con relativa documentazione contabile e uno dei condomini non è in grado di stampare tale documentazione può chiedere anticipatamente senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei documenti oggetto di eventuale approvazione, ma in questo caso le spese dei documenti sono a carico del condomino richiedente, che si deve recare presso lo studio dell’amministratore per il ritiro, salvo accordi diversi.
Correntista recupera 141 mila euro "chiesti ingiustamente dalla banca"
Cosa può succedere nei meandri di un conto corrente bancario? Una recente sentenza del Tribunale di Padova ha permesso ad un correntista di recuperare dalla propria banca 141.469,30 euro pagati ma non dovuti, nella gestione del conto. La vicenda riguarda un negozio di ferramenta di Dolo, nel Veneziano, peraltro in liquidazione, che nel 2019 si è rivolto al Tribunale di Padova chiedendo l'accertamento dell'illegittimità degli addebiti nei propri conti correnti aperti nella filiale di una banca nazione con filiale ne territorio.
La ricostruzione e l'analisi dei conti fatta fare dall'imprenditore ha riguardato la gestione del conto dal 1993 fino al 2013.
Nel corso di vent'anni di rapporto con la propria banca, il ferramenta ha sostenuto di aver individuato irregolarità nella gestione per la cifra "monstre" di 227.459,91 euro. In particolare, la società in liquidazione ha sostenuto di essere creditrice nei confronti della banca per 89.104,79 euro di interessi superiori alla soglia usuraria, 34.007,33 euro di commissione di massimo scoperto non dovuta, 52.057,49 euro di illegittima capitalizzazione di interessi debitori (anatocismo) e per 52.290,30 euro di interessi non pattuiti, per l'applicazione di condizioni peggiorative non comunicate dalla banca.
Il Tribunale ha così nominato un consulente tecnico d'ufficio (ctu) che ha ricostruito il conto, individuando il saldo alla chiusura del rapporto tra banca e correntista.
L'esito della verifica contabile eseguita dal ctu ha fatto emergere che il saldo finale non era di 618,97 euro a credito della banca, come risultava dal conto ma bensì pari a 141.469,30 euro a credito del correntista.
Il giudice monocratico della seconda sezione civile del Tribunale, Maria Antonia Maiolino, il 5 novembre scorso ha condannato quindi la banca a restituire alla società di ferramenta la somma di 141469,30 euro oltre a pagare spese legali quantificate in 14.103,00 euro e spese tecniche.
Il correntista risarcito per far valere le proprie ragioni, si era rivolto all'Associzione Azienda & Famiglia Tutelata" di Schio (VI) operante da più di dieci anni, che si avvale di un pool di avvocati. "Analizziamo i conti bancari e spesso li troviamo viziati da irregolarità ed errori. Aiutiamo così privati ed aziende a districarsi tra contratti, clausole, tassi, rate, rientri, leasing, derivati e sofferenze bancarie ed a capire il "banchese", la lingua delle banche" spiega l'Avv. Bressanello, presidente dell'Associazione.
Buongiorno, sono Filippo da Thiene, volevo dei chiarimenti in riferimento alla gestione delle fatture annullate, grazie.
Una domanda che ci si può porre se si riceve una fattura e successivamente viene annullata con nota di credito; si devono registrare entrambe nel registro degli acquisti una in positivo e l’altra in negativo?
La risposta è che le fatture errate e le note di credito devono essere entrambe riportate nel registro degli acquisti, in modo che con la doppia registrazione si garantisce il passaggio sia tra i documenti che transitano dal sistema di interscambio e le registrazioni contabili.
Inoltre se si ricevono fatture per prestazioni di servizi che non si intendono pagare e il fornitore non vuole emettere nota di credito, si devono registrare comunque in quanto consentono di evitare decadenze nell’esercizio della detrazione IVA.
VALIDITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO
Nel caso della morte del coniuge senza ascendenti ne discendenti, se la moglie trova un testamento olografo (scritto di proprio pugno del testatore) nel quale viene nominato erede universale il coniuge è valido e non c’è necessità di conferma alcuna.
Un testamento però privo di data può essere annullato a norma dell’art. 606 del Codice Civile su istanza da chi ne possa avere interesse, entro 5 anni dal giorno in cui si è data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
Se il testamento non è stato scritto di pugno del testatore, una volta accertato, viene dichiarato SEMPRE NULLO.
Buongiorno, sono Filippo da Verona. Il servizio di portierato va pagato di norma anche dai negozianti?
In un edificio condominiale le spese di portierato sono a carico di tutti i condomini in misura proporzionale al valore della singola unità immobiliare, compresi i proprietari di magazzini e negozi con ingresso diretto dalla via. A meno che non ci siano delle improbabili varianti nel regolamento di condominio di natura contrattuale, trattandosi di un servizio che assicura la custodia e la vigilanza all’interno del fabbricato.
Altra eccezione può essere il fatto che il suddetto servizio non possa considerarsi valido nell’interesse di tutti i condomini.
Buongiorno, sono Carla da Vicenza. Abito in un condominio da tre piani senza ascensore. Con quale criterio vanno ripartite le spese condominiali per la pulizia delle scale?
Per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali riferito alla pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell’altezza dal suolo di ciascun piano cui esse servono. In applicazione analogica dell’articolo 1124 del Codice civile che è espressione del principio generale posto dall’articolo 1123 del Codice civile, comma 2. Va considerato quindi il fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi e a parità di uso sporcano le scale in misura maggiore. Pertanto devono contribuire in misura maggiore alle spese di pulizia. Va quindi applicato il criterio di ripartizione: metà della spesa si ripartisce in base al valore delle singole unità immobiliari e l’altra metà, invece, in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
Buongiorno, tre anni fa è morta mia zia vedova senza figli che aveva due conti correnti in due banche diverse. Gli eredi sono due fratelli e un nipote figlio di una sorella precedentemente defunta. Uno dei due conti è stato parzialmente utilizzato per pagare le spese funerarie da parte di una nipote che aveva la procura sul conto. Entrambi i conti presentano ad oggi un saldo al di sotto dei 1.000 euro. Non essendoci dei beni immobili e mobili non è stata presentata la denuncia di successione e nessuno degli eredi ha formalmente accettato o rinunciato all’eredità. Ad oggi i conti correnti risultano ancora aperti e le banche ci hanno detto che in mancanza di una denuncia di successione non possono estinguere i conti. C’è un altro modo possibile per far chiudere i conti ed incassare le somme giacenti?
Per l’estinzione di un rapporto bancario di un defunto la banca richiede la denuncia di successione presentata all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di presentazione della denuncia non sussiste quando risultano eredi il coniuge e i parenti in linea retta in assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari e quando l’attivo ereditario non supera i 100.000 euro.
Nel caso specifico gli eredi in linea retta dovranno presentare alla banca una certificazione firmata da tutti gli aventi diritto in cui attestano la qualità di eredi e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’esenzione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Una volta presentata la documentazione la banca provvederà ad estinguere il rapporto di conto corrente liquidando gli eredi in base alle rispettive quote.
Buongiorno, io e mio cugino abbiamo ricevuto in eredità da uno zio (celibe e senza figli), rispettivamente fratello di mio padre e di sua madre (entrambi in vita), la quota di partecipazione del 30% in due distinte società Srl. A mio cugino una società operante nel settore tessile e a me una operante nel settore delle macchine tessili. Dopo la chiusura della successione è risultato che lo zio vantava nei confronti di entrambe le società dei crediti personali di importo differente per finanziamenti infruttiferi che non erano stati ricompresi nel testamento né nell’asse ereditario. Chiedo pertanto, in mancanza di indicazioni precise nel testamento, come vengono attribuiti questi crediti? Vanno ripartiti in base all’assegnazione ereditaria delle rispettive quote di partecipazione nelle rispettive società finanziate o vanno attribuite a tutti gli eredi?Grazie.
Trattandosi di finanziamento infruttifero e non finanziamento in conto capitale, le somme vengono versate dai soci, in base alla loro quota di partecipazione sociale, a titolo di mutuo a favore della società con l’obbligo della restituzione da parte di quest’ultima entro dei termini stabiliti in sede di delibera assembleare. La società risulta pertanto debitrice nei confronti del socio e l’estinzione del debito non potrà che avvenire mediante il pagamento verso quest’ultimo o verso i sui eredi. L’attribuzione delle quote in due distinte società sono state assegnate dal defunto a vantaggio di alcuni eredi piuttosto che ad altri e nel caso specifico impone delle riflessioni sulla base del principio espresso dalla Cassazione (n. 16049 del 29.07.2015) secondo il quale la cessione della quota sociale da parte del socio, ove non specificato, conserva la titolarità del credito “uti singulus”. In sostanza viene affermato che in mancanza di una indicazione specifica saranno tutti gli eredi a beneficiare del credito da finanziamento in proporzione alle attribuzioni ricevute. Un’ulteriore sentenza della Cassazione (n.6132 del 30.03.2016) stabilisce che nonostante il finanziamento infruttifero risulti dai documenti contabili delle società partecipate, il rimborso dello stesso rappresenta un evento sopravvenuto dotato di autonoma rilevanza dichiarativa e impositiva e pertanto assoggettabile all’applicazione dell’imposta di successione in misura superiore.
Buongiorno, sono Roberta, separata da 5 anni e madre di una bambina di 10 anni che vive con me. Ho l’affidamento condiviso con il mio ex marito e a quel tempo non abbiamo stabilito nulla per eventuali viaggi all’estero. Il problema si presenta in questo periodo di pandemia in quanto il padre vorrebbe portare a gennaio la piccola in vacanza a Londra a trovare alcuni suoi parenti. La bimba non è vaccinata contro il Covid-19 e temo per la sua salute. Posso oppormi a dare il consenso all’espatrio?
Il regolamento prevede l’assenso di entrambi i genitori per il rilascio di documenti per l’espatrio dei minori e pertanto se lei ritiene che il viaggio di sua figlia a Londra in questo particolare periodo di alta diffusione del virus, possa ledere alla sua incolumità, può opporsi ad acconsentire al padre di portarla con sé. Se il suo ex non sente ragioni è opportuno rivolgersi ad un giudice il quale analizzerà le circostanze e se concorderà con lei appoggerà il suo diniego alla vacanza. Qualora il giudice non ritenesse validi i suoi motivi non farà altro che acconsentire al padre di portare la figlia con sé.
Buongiorno, sono Patrizia da Schio, separata con un figlio di 13 anni in affidamento condiviso che abita con me. Il mio ex marito si è rifatto una nuova famiglia con dei figli, vive in provincia di Verona e da diverso tempo non si interessa più tanto di nostro figlio sia dal punto di vista affettivo che sul piano economico. Si fa vivo mediamente due o tre volte all’anno generalmente per una settimana di vacanze estive e per una settimana bianca. Come posso fare per ottenere la modifica dal regime di affidamento condiviso ed esclusivo a mio favore? Con L’affidamento esclusivo posso oppormi che mio figlio vada in vacanza con il padre e la sua nuova famiglia?
Per modificare il regime di affidamento da condiviso ad esclusivo è necessario presentare una Istanza in tribunale motivando la richiesta con delle valide giustificazioni supportate anche da prove e fatti concreti. Qualora si riesca ad ottenere dal giudice l’affidamento esclusivo, nonostante sia prevalente la maggiore responsabilità esercitata dall’affidatario, anche l’altra parte mantiene nel rispetto dei limiti imposti dalla nuova sentenza la propria responsabilità. Vale a dire che le decisioni di maggiore importanza per il futuro del figlio dovranno essere concordate insieme e che non si potrà vietare al padre di trascorrere le vacanze con il proprio figlio. Altra forma di affidamento è il cosiddetto “super esclusivo” che viene assegnato dal giudice ad un solo genitore per proteggere il minore da pregiudizi da parte dell’altro. In questo caso al genitore affidatario viene conferita la possibilità di assumere da solo tutte le decisioni per i minori anche in ordine alle questioni di maggiore importanza.
Buongiorno, sono Giovanni della provincia di Padova, divorziato e padre di una bambina di 8 anni che vive con la mia ex moglie. Abbiamo ottenuto dal giudice l’affidamento condiviso e posso tenere la piccola due weekend al mese e portarla in vacanza per un massimo di quindici giorni di seguito in un anno. Per ragioni di lavoro sono spesso fuori città e a volte non riesco a rispettare i giorni prestabiliti. Finora, per il bene della piccola, ha sempre prevalso il comune buon senso. Dopo le vacanze estive la madre ha iniziato a comportarsi in modo diverso, meno collaborativa e attingendo a svariate scuse fa in modo di togliermi la possibilità di passare più tempo con mia figlia. Questo ci sta creando delle forti tensioni che di certo non giovano al bene della bambina. Vorrei sapere in che modo posso far valere i miei diritti dal momento che la mia ex sta violando le condizioni stabilite in sentenza.
Dal suo scritto mi sembra di percepire che ci sia sempre stata una certa collaborazione da parte di entrambi nel rispetto dell’affidamento condiviso della figlia. Principio cardine dell’affidamento condiviso è quello di garantire al minore il diritto di mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori nel modo più sereno possibile. Entrambi i genitori hanno il dovere di prendersi cura dei figli e garantire loro di crescere in un ambito più familiare possibile. L’affidamento condiviso infatti prevede una certa elasticità delle regole nei confronti del genitore non convivente consentendogli di vedere il figlio oltre i canoni prescritti. Dal momento che avete ottenuto dal giudice l’affidamento condiviso vi è l’obbligo per entrambi i genitori di rispettare quanto stabilito nella sentenza. Le regole ivi indicate sono talmente dettagliate che non lasciano spazio a discussioni volutamente generiche per conciliare normali imprevisti di lavoro con esigenze pratiche. Se la situazione diventa ingestibile è meglio ricorrere fin da subito alla mediazione di un avvocato per evitare di finire nuovamente davanti al giudice.
Buongiorno, recentemente è venuto a mancare mio zio che viveva da solo di cui risulto come unico erede. Quando ho provveduto a liberare l’appartamento ho rinvenuto fra le sue cose alcuni buoni fruttiferi postali fra cui due serie AA2 del valore di 2.500 euro ciascuno emessi il 31 maggio 2001. Quando gli ho presentati all’incasso all’ufficio postale dove erano stati emessi mi è stato detto che non potevano essere rimborsati in quanto erano già prescritti. E’ possibile?
Le poste emettono alcuni buoni fruttiferi a scadenza che possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine dell’anno successivo a quello di scadenza. Nella fattispecie i buoni postali a cui si fa riferimento sono stati emessi a seguito della emanazione del decreto del ministero del Tesoro del marzo 2001 con scadenza al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Ciò significa che i buoni sono scaduti il 31.12.2008. L’articolo 8 del decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000 prevedeva che i diritti dei titolari dei buoni postali si prescrivano a favore dell’emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e interessi e pertanto i buoni risultano prescritti il 31.12.2018 e non è più possibile chiedere il rimborso.
Buongiorno, mi sono recato in banca dove ero un ex cliente e quindi conosciuto per incassare un assegno di 1.800 euro tratto su un loro correntista. La banca non mi ha cambiato l’assegno in contanti per problemi di antiriciclaggio e mi ha indicato di recarmi presso la mia banca. La mia banca mi fatto depositare l’assegno sul conto corrente per poterlo prelevare successivamente. Se non erro al momento il limite dell’importo di trasferimento del contante è di 1.999,99 euro e mi chiedo perché mi è stato negato il cambio dell’assegno da parte della banca?
I limiti di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi stabilito con l’articolo 49 del Dlgs 231/2007 più volte rivisto e modificato con l’attuale legge 15/2022 che sarà in vigore fino al 31.12.2022 ammonta a euro 1.999,99. La domanda è piuttosto ricorrente e pone in essere un’annosa questione circa il rifiuto da parte delle banche di cambiare in contanti un assegno emesso a favore di un terzo a prescindere dall’importo. La risposta è nell’imposizione della tracciabilità ai fini antiriciclaggio di ogni operazione di incasso. La banca assolve a questa funzione registrando il versamento dell’assegno sul conto corrente del correntista che rimarrà a disposizione dell’amministrazione finanziaria per le finalità di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale. Il citato limite delle transazioni in contanti non rileva, dunque, in relazione all’operazione di incasso ma successivamente diventeranno rilevanti le operazioni con cui il beneficiario disporrà della somma in contanti.
Buongiorno, io e i miei due fratelli abbiamo ereditato dopo la morte di mio padre avvenuta nel 2021 un immobile composto da sei appartamenti sui quali risultavano delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni avvenute in tempi diversi. Preciso che nessun appartamento era abitato dagli eredi. La ripartizione dell’immobile con le relative pertinenze è avvenuta a febbraio di quest’anno e ad ognuno di noi è stata assegnata la proprietà al 100% di due appartamenti. Nella dichiarazione dei redditi 2021 è possibile che si possano detrarre le spese di ristrutturazione in base alle proprietà assegnate oppure dobbiamo detrarre un terzo ciascuno? In quest’ultimo caso come va compilata la dichiarazione dei redditi?
Nel caso di trasferimento della proprietà di un bene immobile ricevuto in eredità su cui risultino delle detrazioni per interventi di ristrutturazione, le quote di detrazione residue si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale (art 16 bis del Tuir- comma 8 – Dpr 917/1986). Nel 2021, dopo la morte di vostro padre, l’immobile risultava a disposizione di tutti voi e pertanto la detrazione spetta per un terzo ciascuno. La disponibilità del bene ricorre dal momento dell’accettazione dell’eredità avvenuta a febbraio 2022 e solo da allora sarà possibile fruire delle rate di detrazione in base ai singoli appartamenti di proprietà. In sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 ogni erede indicherà nel rigo E41, colonna 5 il codice 4 (immobile acquisito in eredità), il numero di rata delle 10 in cui è ripartito il diritto alla detrazione e l’importo complessivo della spesa suddiviso per un terzo.
Buongiorno, nel 2021 ho sostenuto euro 2.960 per spese asilo nido di mio figlio che ha due anni e ho usufruito per lo stesso periodo del “bonus asilo nido” per un importo pari a euro 2.367. Posso indicare la differenza pari a euro 593 nel 730/2022 ed usufruire di un’ulteriore detrazione fiscale del 19%?
Non è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi le spese per asilo nido quando si è già fruito del cosiddetto “bonus asilo nido” (ex art. 1, comma 335, legge 232/2016) erogato dall’INPS per le rette sostenute per i figli in relazione alla frequenza di asili pubblici e privati nonché per l’introduzione di forme di supporto nella propria abitazione in favore di bimbi affetti da gravi patologie croniche fino al terzo anno di età, in quanto non sono cumulabili e una detrazione esclude l’altra.
Buongiorno, nel 2021 mio figlio, interamente a mio carico, ha acquistato un appartamento con le agevolazioni fiscali prima casa contraendo un mutuo. La banca, essendo mio figlio ancora studente, gli ha concesso un mutuo in cui risultiamo cointestatari sia io che mia moglie. Posso scaricare gli interessi passivi del mutuo nella mia dichiarazione dei redditi?
Per poter beneficiare della detrazione fiscale degli interessi passivi derivanti da un mutuo ipotecario, a prescindere dall’intestazione dello stesso, bisogna risultare proprietari dell’immobile. Nel caso specifico essendo suo figlio proprietario dell’immobile non è possibile che lei possa usufruire della detrazione per il 2021.
Buongiorno, ho iniziato i lavori sulla casa singola di proprietà a marzo 2022 che rientrano nell’agevolazione al 110% e non sono ancora terminati. In base all’ultimo decreto del Mite 75/2022 ho visto che sono stati modificati i massimali previsti per le spese di sostituzione della caldaia a gasolio con un impianto ibrido. Posso usufruire anch’io dei nuovi massimali?
Con il decreto 75/2022 del Mite a cui lei fa riferimento, sono stati aggiornati i massimali vigenti per l’ecobonus con un aumentato medio del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. La tabella A allegata al decreto riporta i massimali di spesa per i lavori in detrazione al 50%65/110% se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121 del Dl 34/2022, convertito in legge 77/2022).
Il decreto è divenuto operativo il 15 aprile 2022 e si applica per gli interventi la cui richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente a tale data e pertanto nel suo caso, avendo già iniziato i lavori a marzo, non è possibile usufruire dei nuovi massimali.
Buongiorno, nel 2021 ho acquistato una porzione di casa a schiera di nuova costruzione con annesso un giardino di circa 250 mq dove nello stesso anno ho fatto realizzare un impianto di irrigazione usufruendo del cosiddetto “bonus verde” portando la spesa sostenuta nella denuncia dei redditi. Nell’anno in corso ho completato i lavori del giardino con la piantumazione di una siepe perimetrale e la realizzazione di aiole con alcuni arbusti. Posso usufruire della detrazione “bonus verde” anche per il 2022 tenuto conto che la spesa complessiva 2021/2022 supera il limite dei 5.000 euro?
La risposta è sì, lei può usufruire del bonus verde anche per il 2022 in quanto la spesa effettuata nell’anno non è cumulabile con quella sostenuta nell’anno precedente. L’importo massimo di spesa annuo da portare in detrazione è pari a 5.000 euro e sconta un’aliquota del 36% rimborsabile in 10 anni. Il bonus verde, che ha come oggetto gli interventi di sistemazione a verde degli immobili a uso abitativo, può essere usufruito fino a tutto il 2024 (articolo 1, comma 38 della legge 234/21 di Bilancio 2022) purché gli interventi effettuati o che si andranno ad effettuare riguardino la sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti.
Buongiorno, recentemente è venuto a mancare mio zio che viveva da solo di cui risulto come unico erede. Quando ho provveduto a liberare l’appartamento ho rinvenuto fra le sue cose alcuni buoni fruttiferi postali fra cui due serie AA2 del valore di 2.500 euro ciascuno emessi il 31 maggio 2001. Quando gli ho presentati all’incasso all’ufficio postale dove erano stati emessi mi è stato detto che non potevano essere rimborsati in quanto erano già prescritti. E’ possibile?
Le poste emettono alcuni buoni fruttiferi a scadenza che possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine dell’anno successivo a quello di scadenza. Nella fattispecie i buoni postali a cui si fa riferimento sono stati emessi a seguito della emanazione del decreto del ministero del Tesoro del marzo 2001 con scadenza al termine del settimo anno successivo a quello di emissione. Ciò significa che i buoni sono scaduti il 31.12.2008. L’articolo 8 del decreto ministeriale del Tesoro del 19 dicembre 2000 prevedeva che i diritti dei titolari dei buoni postali si prescrivano a favore dell’emittente trascorsi 10 anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e interessi e pertanto i buoni risultano prescritti il 31.12.2018 e non è più possibile chiedere il rimborso.
Buongiorno, mi sono recato in banca dove ero un ex cliente e quindi conosciuto per incassare un assegno di 1.800 euro tratto su un loro correntista. La banca non mi ha cambiato l’assegno in contanti per problemi di antiriciclaggio e mi ha indicato di recarmi presso la mia banca. La mia banca mi fatto depositare l’assegno sul conto corrente per poterlo prelevare successivamente. Se non erro al momento il limite dell’importo di trasferimento del contante è di 1.999,99 euro e mi chiedo perché mi è stato negato il cambio dell’assegno da parte della banca?
I limiti di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore tra soggetti diversi stabilito con l’articolo 49 del Dlgs 231/2007 più volte rivisto e modificato con l’attuale legge 15/2022 che sarà in vigore fino al 31.12.2022 ammonta a euro 1.999,99. La domanda è piuttosto ricorrente e pone in essere un’annosa questione circa il rifiuto da parte delle banche di cambiare in contanti un assegno emesso a favore di un terzo a prescindere dall’importo. La risposta è nell’imposizione della tracciabilità ai fini antiriciclaggio di ogni operazione di incasso. La banca assolve a questa funzione registrando il versamento dell’assegno sul conto corrente del correntista che rimarrà a disposizione dell’amministrazione finanziaria per le finalità di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale. Il citato limite delle transazioni in contanti non rileva, dunque, in relazione all’operazione di incasso ma successivamente diventeranno rilevanti le operazioni con cui il beneficiario disporrà della somma in contanti.
Buongiorno, io e i miei due fratelli abbiamo ereditato dopo la morte di mio padre avvenuta nel 2021 un immobile composto da sei appartamenti sui quali risultavano delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni avvenute in tempi diversi. Preciso che nessun appartamento era abitato dagli eredi. La ripartizione dell’immobile con le relative pertinenze è avvenuta a febbraio di quest’anno e ad ognuno di noi è stata assegnata la proprietà al 100% di due appartamenti. Nella dichiarazione dei redditi 2021 è possibile che si possano detrarre le spese di ristrutturazione in base alle proprietà assegnate oppure dobbiamo detrarre un terzo ciascuno? In quest’ultimo caso come va compilata la dichiarazione dei redditi?
Nel caso di trasferimento della proprietà di un bene immobile ricevuto in eredità su cui risultino delle detrazioni per interventi di ristrutturazione, le quote di detrazione residue si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile anche se lo stesso non è adibito ad abitazione principale (art 16 bis del Tuir- comma 8 – Dpr 917/1986). Nel 2021, dopo la morte di vostro padre, l’immobile risultava a disposizione di tutti voi e pertanto la detrazione spetta per un terzo ciascuno. La disponibilità del bene ricorre dal momento dell’accettazione dell’eredità avvenuta a febbraio 2022 e solo da allora sarà possibile fruire delle rate di detrazione in base ai singoli appartamenti di proprietà. In sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2021 ogni erede indicherà nel rigo E41, colonna 5 il codice 4 (immobile acquisito in eredità), il numero di rata delle 10 in cui è ripartito il diritto alla detrazione e l’importo complessivo della spesa suddiviso per un terzo.
Buongiorno, nel 2021 ho sostenuto euro 2.960 per spese asilo nido di mio figlio che ha due anni e ho usufruito per lo stesso periodo del “bonus asilo nido” per un importo pari a euro 2.367. Posso indicare la differenza pari a euro 593 nel 730/2022 ed usufruire di un’ulteriore detrazione fiscale del 19%?
Non è possibile indicare nella dichiarazione dei redditi le spese per asilo nido quando si è già fruito del cosiddetto “bonus asilo nido” (ex art. 1, comma 335, legge 232/2016) erogato dall’INPS per le rette sostenute per i figli in relazione alla frequenza di asili pubblici e privati nonché per l’introduzione di forme di supporto nella propria abitazione in favore di bimbi affetti da gravi patologie croniche fino al terzo anno di età, in quanto non sono cumulabili e una detrazione esclude l’altra.
Buongiorno, nel 2021 mio figlio, interamente a mio carico, ha acquistato un appartamento con le agevolazioni fiscali prima casa contraendo un mutuo. La banca, essendo mio figlio ancora studente, gli ha concesso un mutuo in cui risultiamo cointestatari sia io che mia moglie. Posso scaricare gli interessi passivi del mutuo nella mia dichiarazione dei redditi?
Per poter beneficiare della detrazione fiscale degli interessi passivi derivanti da un mutuo ipotecario, a prescindere dall’intestazione dello stesso, bisogna risultare proprietari dell’immobile. Nel caso specifico essendo suo figlio proprietario dell’immobile non è possibile che lei possa usufruire della detrazione per il 2021.
Buongiorno, ho iniziato i lavori sulla casa singola di proprietà a marzo 2022 che rientrano nell’agevolazione al 110% e non sono ancora terminati. In base all’ultimo decreto del Mite 75/2022 ho visto che sono stati modificati i massimali previsti per le spese di sostituzione della caldaia a gasolio con un impianto ibrido. Posso usufruire anch’io dei nuovi massimali?
Con il decreto 75/2022 del Mite a cui lei fa riferimento, sono stati aggiornati i massimali vigenti per l’ecobonus con un aumentato medio del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. La tabella A allegata al decreto riporta i massimali di spesa per i lavori in detrazione al 50%65/110% se si opta per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 121 del Dl 34/2022, convertito in legge 77/2022). Il decreto è divenuto operativo il 15 aprile 2022 e si applica per gli interventi la cui richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente a tale data e pertanto nel suo caso, avendo già iniziato i lavori a marzo, non è possibile usufruire dei nuovi massimali.
Buongiorno, nel 2021 ho acquistato una porzione di casa a schiera di nuova costruzione con annesso un giardino di circa 250 mq dove nello stesso anno ho fatto realizzare un impianto di irrigazione usufruendo del cosiddetto “bonus verde” portando la spesa sostenuta nella denuncia dei redditi. Nell’anno in corso ho completato i lavori del giardino con la piantumazione di una siepe perimetrale e la realizzazione di aiole con alcuni arbusti. Posso usufruire della detrazione “bonus verde” anche per il 2022 tenuto conto che la spesa complessiva 2021/2022 supera il limite dei 5.000 euro?
La risposta è sì, lei può usufruire del bonus verde anche per il 2022 in quanto la spesa effettuata nell’anno non è cumulabile con quella sostenuta nell’anno precedente. L’importo massimo di spesa annuo da portare in detrazione è pari a 5.000 euro e sconta un’aliquota del 36% rimborsabile in 10 anni. Il bonus verde, che ha come oggetto gli interventi di sistemazione a verde degli immobili a uso abitativo, può essere usufruito fino a tutto il 2024 (articolo 1, comma 38 della legge 234/21 di Bilancio 2022) purché gli interventi effettuati o che si andranno ad effettuare riguardino la sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. Non possono essere portate in detrazione le spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti.
Buongiorno, sono in procinto di vendere un appartamento adibito ad abitazione principale acquistato tre anni fa per comperare sempre come prima casa, una villetta a schiera in un comune limitrofo dove andrò a vivere con la mia famiglia. L’appartamento è stato messo in vendita per un importo superiore a quello da me pagato a suo tempo. Come dovrò dichiarare la plusvalenza che scaturirà dalla vendita tenuto conto che l’acquisto è avvenuto solo tre anni fa?
Se l’appartamento è sempre stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso fra l’acquisto e la vendita, la plusvalenza generata dalla vendita stessa non assume rilevanza reddituale. Diversa sarebbe stata la situazione se l’appartamento in questione fosse stato affittato o adibito a seconda casa e venduto prima che siano trascorsi cinque anni dall’acquisto poiché in questo caso la plusvalenza verrebbe tassata.
Buongiorno, sto per acquistare una carrozzina con Iva agevolata al 4% per mia madre riconosciuta invalida al 100%. Oltre all’agevolazione IVA mi è stato riferito che potrò detrarre l’importo anche nel 730. Chiedo in che termini e dove dovrò indicare tale spesa.
Per le persone con disabilità riconosciuta in base all’articolo 3 della legge 104/1992, le spese per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento – spostamento, oltre a beneficiare dell’Iva agevolata, hanno diritto anche alla detrazione del 19% sull’intero importo (senza franchigia) da indicare nel modello 730 dell’anno in cui è avvenuto l’acquisto. L’importo, in qualità di dispositivo medico, non dovrà essere indicato al rigo E1 fra le spese sanitarie detraibili ma bensì al rigo E3.
Buongiorno, lavoro in una piccola azienda e quest’anno, per la prima volta, verrà erogato un premio di produzione con la possibilità di scegliere se convertire l’importo sotto forma di beni o servizi, ad esempio buoni benzina, computer o palestra. Volevo sapere se l’importo erogato, indipendentemente dalla mia scelta, andrà a formare il reddito imponibile è quindi interamente tassato oppure se totalmente esente.
L’articolo 51 comma 3 del Tuir (Dpr 917/1986) prevede la possibilità per il datore di lavoro di erogare beni, servizi o opere attraverso documenti di legittimazione e/o voucher in formato cartaceo o elettronico riportanti un valore nominale. L’importo che non concorre alla formazione del reddito non deve superare la soglia di euro 258,23 riferito allo stesso periodo di imposta. L’esenzione dovrà essere verificata con eventuali fringe benefit erogati ed usufruiti dal dipendente nel corso del medesimo anno. Pertanto, indipendentemente dal maggiore importo del premio spettante e convertibile in natura, la parte eccedente euro 258,23 concorrerà alla formazione del reddito imponibile dell’anno e verrà tassata in base agli scaglioni Iperf di riferimento.
Buongiorno, ho maturato 25 anni di contribuzione come lavoratore dipendente di una società metalmeccanica e quest’anno a giugno compio 64 anni. Mi è stato detto che potrei presentare la domanda di pensione anticipata. Durante l’arco lavorativo sono stato messo in cassa integrazione non continuativa nel periodo 2009 anno 2013. Volevo chiedere se i periodi di cassa integrazione sono compresi ai fini del raggiungimento di diritto della pensione e in che modo verranno calcolati.
In base alle norme vigenti al compimento del sessantaquattresimo anno di età è possibile presentare la richiesta di pensione anticipata dopo aver maturato 20 anni di contributi effettivamente versati. Vale dire, non si tiene conto dei cosiddetti periodi di “contribuzione figurativa” (contributi versati da Inps senza onere a carico del lavoratore: gravidanza, malattia, cassa integrazione ecc.) e pertanto non sono utili i periodi di cassa integrazione.
Appurato che lei abbia maturato i contributi necessari per il diritto alla pensione bisognerà tenere conto dell’ammontare della prima rata di pensione che non potrà essere inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (c.d. importo soglia annualmente rivalutato). Per il 2022 l’importo è pari a 1.309,42 euro (467,65 x 2,8).
Buongiorno, lavoro da diversi anni in un’azienda metalmeccanica e negli anni ho accumulato un numero di ferie arretrate per un totale di 40 giorni. La mancata fruizione delle ferie è dipesa in parte per mia volontà ed in parte per necessità aziendali. Quest’anno l’azienda mi ha detto che per evitare problemi a livello sindacale dovrò effettuare i giorni di ferie arretrate che saranno stabilite sulla base delle esigenze aziendali o in alternativa il pagamento delle stesse. Chiedo se è corretto quanto proposto dall’azienda?
I giorni di ferie sono stabiliti contrattualmente sulla base dei CCN di settore dove vengono indicati i termini e le modalità di fruizione. In linea generale spetta al datore di lavoro stabilire il momento e le modalità di godimento delle ferie da parte del personale dipendente nel rispetto di concedere un periodo di riposo di almeno due settimane consecutive nell’arco dell’anno.
Il comportamento dell’azienda è formalmente corretto poiché rientra nel suo potere organizzativo. Tuttavia è opportuno precisare che i giorni di riposo stabiliti contrattualmente sono un diritto irrinunciabile per il lavoratore e quindi non possono essere sostituiti da una indennità economica salvo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per la quota eccedente il periodo minimo legale di quattro settimane all’anno.
Buongiorno, abito in centro a Padova e tengo un’auto parcheggiata in strada vicino all’abitazione. Premetto che non uso l’auto tutti i giorni e una mattina mi sono accorto che mancava la targa anteriore. Non so se si è staccata e l’ho persa per strada oppure se è stata rubata. E’ vero che non si può richiedere il duplicato della targa e bisogna chiederne una di nuova?
La risposta è che in caso di furto, smarrimento o distruzione di una o entrambe le targhe, l’intestatario della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo (D.U.), deve presentare una denuncia agli organi di Polizia e trascorsi quindici giorni dalla data della denuncia senza che la targa venga ritrovata deve richiederne una nuova. La richiesta di re-immatricolazione deve essere presentata presso gli Uffici della Motorizzazione unitamente alla re-iscrizione al PRA del veicolo per il rilascio delle nuove targhe e del nuovo D.U..
Per poter circolare con il mezzo nel periodo in cui non si dispone della nuova targa bisogna apporre un pannello bianco riportante il numero della targa mancante. La circolazione dell’auto sprovvista di targa è punibile con una sanzione amministrativa da 87 a 344 euro.
Buongiorno, sono Barbara da Dueville. Tre anni fa è morta mia zia vedova senza figli che aveva due conti correnti in due banche diverse. Gli eredi sono due fratelli e un nipote figlio di una sorella precedentemente defunta. Uno dei due conti è stato parzialmente utilizzato per pagare le spese funerarie da parte di una nipote che aveva la procura sul conto. Entrambi i conti presentano ad oggi un saldo al di sotto dei 1.000 euro. Non essendoci dei beni immobili e mobili non è stata presentata la denuncia di successione e nessuno degli eredi ha formalmente accettato o rinunciato all’eredità. Ad oggi i conti correnti risultano ancora aperti e le banche ci hanno detto che in mancanza di una denuncia di successione non possono estinguere i conti. C’è un altro modo possibile per far chiudere i conti ed incassare le somme giacenti?
Per l’estinzione di un rapporto bancario di un defunto la banca richiede la denuncia di successione presentata all’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di presentazione della denuncia non sussiste quando risultano eredi il coniuge e i parenti in linea retta in assenza di beni immobili o diritti reali immobiliari e quando l’attivo ereditario non supera i 100.000 euro.
Nel caso specifico gli eredi in linea retta dovranno presentare alla banca una certificazione firmata da tutti gli aventi diritto in cui attestano la qualità di eredi e la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’esenzione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Una volta presentata la documentazione la banca provvederà ad estinguere il rapporto di conto corrente liquidando gli eredi in base alle rispettive quote.
Buongiorno, io e mio cugino abbiamo ricevuto in eredità da uno zio (celibe e senza figli), rispettivamente fratello di mio padre e di sua madre (entrambi in vita), la quota di partecipazione del 30% in due distinte società Srl. A mio cugino una società operante nel settore tessile e a me una operante nel settore delle macchine tessili.
Dopo la chiusura della successione è risultato che lo zio vantava nei confronti di entrambe le società dei crediti personali di importo differente per finanziamenti infruttiferi che non erano stati ricompresi nel testamento né nell’asse ereditario. Chiedo pertanto, in mancanza di indicazioni precise nel testamento, come vengono attribuiti questi crediti? Vanno ripartiti in base all’assegnazione ereditaria delle rispettive quote di partecipazione nelle rispettive società finanziate o vanno attribuite a tutti gli eredi? Grazie.
Trattandosi di finanziamento infruttifero e non finanziamento in conto capitale, le somme vengono versate dai soci, in base alla loro quota di partecipazione sociale, a titolo di mutuo a favore della società con l’obbligo della restituzione da parte di quest’ultima entro dei termini stabiliti in sede di delibera assembleare. La società risulta pertanto debitrice nei confronti del socio e l’estinzione del debito non potrà che avvenire mediante il pagamento verso quest’ultimo o verso i sui eredi. L’attribuzione delle quote in due distinte società sono state assegnate dal defunto a vantaggio di alcuni eredi piuttosto che ad altri e nel caso specifico impone delle riflessioni sulla base del principio espresso dalla Cassazione (n. 16049 del 29.07.2015) secondo il quale la cessione della quota sociale da parte del socio, ove non specificato, conserva la titolarità del credito “uti singulus”. In sostanza viene affermato che in mancanza di una indicazione specifica saranno tutti gli eredi a beneficiare del credito da finanziamento in proporzione alle attribuzioni ricevute. Un’ulteriore sentenza della Cassazione (n.6132 del 30.03.2016) stabilisce che nonostante il finanziamento infruttifero risulti dai documenti contabili delle società partecipate, il rimborso dello stesso rappresenta un evento sopravvenuto dotato di autonoma rilevanza dichiarativa e impositiva e pertanto assoggettabile all’applicazione dell’imposta di successione in misura superiore.
Buongiorno, sono Antonio da Padova. Abito in un condominio di 6 unità e vorremmo ristrutturarlo con il superbonus 110%. Purtroppo ci sono due condomini non interessati perché stanno vendendo. Cosa posso fare?
Per iniziare i lavori con l'agevolazione del 110% non è richiesta l'unanimità dei millesimi di un condominio. L'assemblea condominiale delibera in materia con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 1/3 dei millesimi. La norma è regolata dall'articolo 119, comma 9-bis del Dl 34/2020, che attribuisce alla stessa maggioranza le decisioni in materia di cessione del credito o sconto in fattura le quali divengono vincolanti anche nei confronti della minoranza.
Oggi rispondiamo a Valerio da Padova il quale ci scrive: "Buongiorno, sono Valerio da Padova e sono un libero professionista di 54 anni Geometra. La mia denuncia dei redditi da anni è di circa 40/50.000 euro netti. Qualche mese fa mi sono recato ad acquistare un auto e la finanziaria mi ha negato il prestito per anomalie/sofferenze sul mio nominativo. A questo punto ho fatto la misura Crif e Banca d'Italia e il risultato era privo di anomalie o segnalazioni. Effettivamente 15 anni fa ho avuto un disguido finanziario con la vendita della mia quota di immobile in eredità all'asta, dove a fronte di un debito di € 35.000 ne sono stati ricavati € 30.000 dall'acquisto effettuato dai miei fratelli. La mia domanda è Ma come è possibile che sia la Banca d'Italia che la Crif risultino pulite e mi negano il finanziamento? Come posso fare per risolvere la situazione? Grazie"
Questo video è stato effettuato in data 05.02.2021, di conseguenza le leggi sono riconducibili a quelle in vigore prima di tale data.
Oggi rispondiamo alla sig Francesco che abita in un condominio a Marostica il quale ci chiede: "Buongiorno Avvocato, Dovevo eseguire dei lavori di rifacimento del bagno di casa, purtroppo si sono rilevati maggiori danni del previsto e non posso supportare queste spese impreviste. Chiedo come posso uscire dal contratto stipulato con l'impresa idraulica".
Questo video è stato effettuato in data 14.12.2020, di conseguenza le leggi sono riconducibili a quelle in vigore prima di tale data.
Oggi rispondiamo alla sig.ra Anastasia da Cornedo Vicentino la quale ci chiede: "Buongiorno Avvocato, vivo in un condominio di dieci unità abitative. Alcuni condomini non versano le quote delle spese condominiali spettanti ed il risultato è che in sette ci dobbiamo sobbarcare anche le loro spese. L'amministratore rimane inerte. Cosa possiamo fare? Grazie".
Questo video è stato effettuato in data 27.11.2020, di conseguenza le leggi sono riconducibili a quelle in vigore prima di tale data.
Oggi rispondiamo alla sig.ra Carla da Montagnana la quale ci chiede: "Buongiorno Avvocato, vivo in un condominio e purtroppo assisto a maltrattamenti di cani e gatti. Preciso che nel vicino campo rom vedo spesso cani legati alla catena e assisto a scene dove vengono anche picchiati. Cosa posso fare per alleviare le loro sofferenze? Grazie".
Questo video è stato effettuato in data 20.11.2020, di conseguenza le leggi sono riconducibili a quelle in vigore prima di tale data.
Oggi rispondiamo al sig. Fausto da Sovizzo il quale ci chiede: "Buongiorno Avvocato, posso fare dei lavori nell'immobile a me locato, in quanto il box doccia perde acqua e vi sono anche delle fuoriuscite di acque nere dai pozzetti esterni".
Questo video è stato effettuato in data 13.11.2020, di conseguenza le leggi sono riconducibili a quelle in vigore prima di tale data.
Oggi rispondiamo al signor Nicola da Caldogno (VI) il quale ci chiede: "Sono un lavoratore autonomo e durante il lockdown non ho pagato le rate mensili del piano do rateizzazione concordato con l'Agenzia delle Entrate e le rate in scadenza della "Rottamazione-per". Ho sentito che il 15 ottobre scade la tregua fiscale. Che cosa succederà se non riesco a pagare entro novembre le rate arretrate? Grazie".
Oggi rispondiamo alla sig.ra Franca da Altavilla la quale ci chiede: "Devo contribuire alle spese di installazione di un impianto di videosorveglianza nel mio condominio?".
L'Avv. Bressanello risponde al sig. Giovanni di Rovigo il quale ci scrive: "Buongiorno Avvocato, ho una ditta srl con capitale sociale di € 10.000,00 da oltre 5 anni e nel tempo ho accumulato debiti per oltre € 200.000,00 sia con il fisco che con i fornitori. Se io chiudo la ditta adesso cosa succede dei debiti? Qual è il modo più semplice ed indolore per chiudere la ditta? Grazie".
L'Avv. Bressanello risponde alla signora Anna da Abano Terme la quale chiede:
"Buongiorno Avvocato, sono Anna da Abano Terme, io e mio marito abbiamo in corso una procedura esecutiva della nostra sola ed unica abitazione per debiti accumulati con la banca e con privati a seguito dell'attività imprenditoriale precedente di mio marito. Ho sentito che con il Fondo salva casa posso salvare la mia casa rinegoziando il debito. È vero? Come funziona? Grazie della risposta".
L'Avvocato Bressanello risponde al sig. Antonio da Vicenza il quale ci chiede: "Sono titolare di una ditta sic da oltre 15 anni nel settore metalmeccanico e ho un affidamento di € 50.000,00 ed un fatturato di circa un milione di euro annuo. Ho chiesto un ulteriore affidamento SBF alla mia banca di € 30.000,00 La banca mi ha detto che non può concedermi altro credito in quanto il mio rating non è soddisfacente e non sono in linea con i parametri di Basilea. Cos'è il rating? Come si calcola? Come posso migliorarlo? Basilea cos'è? Grazie della risposta".
L'Avvocato Bressanello risponde al sig. Andrea di Vigodarzere, il quale ci chiede:
"Di recente sono andato in un Istituto di Credito per avere un finanziamento di € 8.000,00 per dei lavori di ristrutturazione sulla mia casa. La banca mi ha negato il finanziamento in quanto mi ha detto che ho una sofferenza segnalata in Banca d'Italia di € 3.200,00 e che visto il tempo trascorso il debito era stato ceduto ad una finanziaria. Ricordo che 10 anni fa avevo avuto un problema con una Banca che mi aveva revocato la Carta di credito che in effetti non ho mai pagato. Come posso fare per togliere la segnalazione? Devo pagare l'intero importo? Grazie".
L'avvocato Bressanello risponde al sig. Carlo di Padova il quale ci chiede:
"Buongiorno, sono Carlo da Padova, ai primi di gennaio io e un mio amico abbiamo aperto una società semplificata, una SRLS, sulle riparazioni di computer e corsi di informatica. Io ho 28 anni e il mio amico 33. Abbiamo girato 7 istituti di credito ma nessuno è disposto a farci un affidamento seppure minimo, in quanto tutti richiedono garanzie reali immobiliari. Tutte dicono che la società ha una vita troppo corta per poter essere finanziata. Esiste un modo per ottenere un fido o un finanziamento? Ci basterebbero 10/15.000 euro. Grazie".
L'Avvocato Bressanello risponde alla sig.ra Antonella di Padova la quale ci chiede:
"Buongiorno, sono Antonella da Padova. Circa un anno fa io e il mio fidanzato avevamo per il mostro matrimonio prenotato una villa per il ricevimento del 28 Marzo 2020 e avevamo pagato la somma di € 2.500 per il noleggio della stessa. Ovviamente non abbiamo potuto fare il matrimonio per il problema del COVID-19 e abbiamo richiesto la restituzione del pagamento visto che non sappiamo quando ci sposeremo. Il proprietario della Villa ci ha risposto che non ci restituirà la caparra in quanto per lui il matrimonio lo potevamo fare. Può comportarsi così? Cosa posso fare per tutelarmi?".
L'Avvocato Bressanello risponde al sig. Michele di Thiene il quale ci chiede:
"Ho ricevuto una cartella esattoriale di € 29.000,00 degli anni dal 2009 al 2014 relative a multe, Iva e Inps non pagate. Devo pagarla integralmente? Posso fare dei controlli? Grazie".
La rottura della retina è un evento sempre grave perché se non trattato può portare alla perdita della vista. La miopia elevata è un fattore di rischio perché essendo l’occhio sfiancato nella sua porzione posteriore la retina è assottigliata e può quindi andare incontro a smagliature e rottura. Anche i traumi (all’occhio o al capo) possono portare ad una rottura della retina, specie in una retina delicata. Altra causa di possibile rottura della retina sono certe lesioni chiamate degenerazioni retiniche. (a palizzata, a bava di lumaca…) È bene sapere che talvolta una retina “a rischio rottura” può dare segnali quali visione di lampi e di puntini neri, ma spesso è completamente asintomatica. Solo un’accurata visita specialistica può evidenziare se esiste una zona di retina malata che potrebbe anche rompersi. In questo caso un trattamento ambulatoriale con il laser può demarcare ed isolare la retina a rischio dalla retina sana risolvendo possibili future problematiche. Il laser è un raggio di luce che rinforza e salda la retina contrastando la sua rottura. La famigliarità di questo problema impone un’ulteriore maggiore attenzione. È consigliabile un controllo una vola l’anno, più spesso se il paziente vede annebbiato o percepisce qualcosa di anomalo nel suo campo visivo.
Prof. Massimo Pedrotti
Specialista malattie degli occhi
riceve a Vicenza, Viale G. Mazzini, 11 - Tel. 0444541000
e:mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.studiopedrotti.it
La chirurgia della cataratta è l’intervento più effettuato in Italia fra tutti i tipi di operazione. Con il termine di cataratta si indica l’opacamento del cristallino che è una lente che si trova all’interno del nostro occhio. La cataratta può insorgere a qualsiasi età, ma è tipica dell’età senile. Non da disturbi importanti, però si accompagna a progressiva riduzione della vista e ad alterazione del senso cromatico, tutti i colori appaiono sbaditi. Il termine cataratta corticonucleare a lei diagnosticato sta ad indicare che l’opacamento interessa sia la parte esterna (corteccia) che la parte centrale (nucleo) del cristallino. L’intervento di cataratta non ha mai carattere di urgenza. Spesso motivo della chirurgia è migliorare la vista per ottenere il rinnovo della patente. L’intervento è considerato molto facile, di fatto quando si parla di chirurgia dell’occhio niente è banale. Dev’essere fatto da un chirurgo esperto. Durante l’intervento viene impiantato un cristallino artificiale, ora sono disponibili anche cristallini artificiali di ultima generazione che permettono la visione sia da lontano che da vicino (progressivi). Per concludere se la sua visione è ancora abbastanza soddisfacente, può aspettare ad operarsi, però sappia che se anche lenta, la progressione della cataratta è continua.
Prof. Massimo Pedrotti
Specialista malattie degli occhi
riceve a Vicenza, Viale G. Mazzini, 11 - Tel. 0444541000
e:mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.studiopedrotti.it
La legge stabilisce che, qualora vi siano determinate categorie di successibili, tra cui vi sono i figli, una parte di beni del defunto deve essere attribuita necessariamente ad essi. Questa è la c.d. quota di legittima o riserva. I successibili che vi hanno diritto prendono il nome di successori necessari o legittimari. Per quanto riguarda la riserva spettante ai figli, questa non è fissa, ma varia a seconda del numero di figli e della presenza o meno del coniuge. Nel caso in cui manchi il coniuge, come mi sembra di capire dalla sua domanda, la riserva a favore dei figli è di metà del patrimonio, se il figlio è solamente uno, mentre è di 2/3, se i figli sono più di uno. Quando all’apertura della successione vi sono dei successori necessari il patrimonio viene idealmente distinto in due parti: la parte disponibile, della quale il testatore può liberamente disporre, e la parte legittima, della quale egli non può disporre come vuole. Poichè la donazione di suo padre, dalla Sua descrizione, ha ecceduto la quota disponibile, Lei può agire per la riduzione della disposizione. Le consiglio, pertanto, di rivolgersi ad un avvocato, in quanto, qualora l’azione di riduzione venisse accolta, il donatario dovrà restituire in tutto o in parte il bene ricevuto.
Avv. Enrico Rigo
patrocinante in Cassazione
Diritto commerciale - Diritto di famiglia - Diritto penale
Piazza Castello, 51 - 36063 Marostica (VI)
Vicolo Paolo Veronese, 16/A - 31100 Treviso (TV)
si riceve su appuntamento - e:mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel. 0424 471307 - Fax 0424 473014
la congiuntivite è un’evenienza frequente. Si presenta con occhio arrossato, secrezione catarrale specie al mattino, con difficoltà ad aprire le palpebre. Mediamente il quadro si risolve spontaneamente nell’arco di 10-14 giorni, la terapia è a base di colliri antibiotici. Non penso però che sia il suo caso , se mi dice che i disturbi persistono da tempo. Le possibili cause dei suoi disturbi possono essere varie, soprattutto un’allergia, un ambiente di lavoro polveroso, un’eccessiva applicazione al computer, necessità di una prescrizione di lenti correttive, uno stile di vita disordinato (fumo, alcool, poche ore di sonno…) disturbi alimentari ed altre ancora. Non sono d’accordo con l’uso continuativo di un collirio cortisonico. Sappia che tali farmaci, anche se instillati solo tramite gocce, possono provocare possibili gravi complicanze oculari. In primis un glaucoma da cortisone, una possibile insorgenza di cataratta ed infine possono favorire l’instaurarsi di infezioni virali. Quindi se vuole usare un farmaco per alleviare i disturbi, privo di possibili complicanze, le suggerirei un collirio a base di lacrime artificiali.
Prof. Massimo Pedrotti
Specialista malattie degli occhi
riceve a Vicenza, Viale G. Mazzini, 11 - Tel. 0444541000
e:mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - www.studiopedrotti.it